CONFERENZA Bruxelles, 25 giugno 2004 (01.07) DEI RAPPRESENTANTI (OR. fr) DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI CIG 86/04

Oggetto: CIG 2003 - 2004 Versione consolidata provvisoria del Trattato che istituisce una costituzione per l'Europa

Avvertenza

La presente versione consolidata del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa è una versione provvisoria compilata a titolo informativo sotto la responsabilità esclusiva del segretariato della Conferenza intergovernativa. Non impegna né le istituzioni dell'Unione europea né gli Stati membri.

Il presente testo costituisce la versione consolidata provvisoria del doc. CIG 50/03, coi relativi errata corrige, e dei docc. CIG 81/04 e CIG 85/04 approvati dalla Conferenza intergovernativa il 18 giugno 2004. Il segretariato vi ha inoltre inserito i necessari adattamenti della definizione di maggioranza qualificata nei casi in cui soltanto alcuni membri del Consiglio godono del diritto di voto (cfr. testo in corsivo del doc. CIG 85/04, pag. 7). 1 I protocolli figurano nell'addendum 1 del presente documento e le dichiarazioni nell'addendum 2.

Prima della firma, il testo del trattato che istituisce una Costituzione per l'Europa dovrà essere messo a punto dai giuristi-linguisti del Consiglio nelle 21 lingue in cui farà fede a norma del suo articolo IV-10. I lavori di messa a punto cominceranno a fine giugno per concludersi a fine ottobre 2004.

Si ricorda infine che la Conferenza intergovernativa ha deciso di numerare il testo della Costituzione con cifre arabe progressive, corredandole, per evidenziare la suddivisione della Costituzione in quattro parti, del numero romano corrispondente a ciascuna parte. I giuristi-linguisti del Consiglio cureranno la rinumerazione, verificando altresì l'esattezza di tutti i rimandi fra articoli e paragrafi.

Si tratta delle 16 disposizioni seguenti: art. I-43, par. 3, art. I-58, par. 5, art. I-59, par. 3bis, art. III-71, par. 4, art. III-76, par. 6, art. III-76, par. 7, art. III-88, par. 2, art. III-90, par. 3, art. III91, par. 4, art. III-92, par. 2, art. III-213, par. 3, art. III-213, par. 4 e artt. 1 e 3, par. 1, del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, art. 1 del protocollo sulla posizione della Danimarca e art. 1 del relativo allegato.

PREAMBOLO 11
PARTE I 13
TITOLO I -DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE 15
TITOLO II -DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL'UNIONE 19
TITOLO III -COMPETENZE DELL'UNIONE 21
TITOLO IV -ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UNIONE 27
Capo I - Quadro istituzionale 27
Capo II - Le altre istituzioni e gli altri organi dell'Unione 37
TITOLO V - ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE 40
Capo I - Disposizioni comuni 40
Capo II - Disposizioni particolari 44
Capo III - Cooperazioni rafforzate 49
TITOLO VI - LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE 51
TITOLO VII - FINANZE DELL'UNIONE 55
TITOLO VIII - L'UNIONE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE 58
TITOLO IX - APPARTENENZA ALL'UNIONE 59
: CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE PREAMBOLO 65
TITOLO I -DIGNITÀ 67
TITOLO II -LIBERTÀ 69
TITOLO III -UGUAGLIANZA 73
TITOLO IV -SOLIDARIETÀ 75
TITOLO V -CITTADINANZA 79
TITOLO VI -GIUSTIZIA 82
TITOLO VII -DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L'INTERPRETAZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA CARTA 84
TITOLO I -DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE 89
TITOLO II -NON DISCRIMINAZIONE E CITTADINANZA 91
TITOLO III -POLITICHE E AZIONI INTERNE 94
CAPO I - MERCATO INTERNO 94
Sezione 1 - Instaurazione e funzionamento del mercato interno 94
Sezione 2 - Libera circolazione delle persone e dei servizi 96
Sottosezione 1 - Lavoratori 96
Sottosezione 2 - Libertà di stabilimento 99
Sottosezione 3 - Libera prestazione di servizi 102
Sezione 3 - Libera circolazione delle merci 105
Sottosezione 1 - Unione doganale 105
Sottosezione 2 - Cooperazione doganale 107
Sottosezione 3 - Divieto delle restrizioni quantitative 107
Sezione 4 - Capitali e pagamenti 108
Sezione 5 - Regole di concorrenza 112
Sottosezione 1 - Regole applicabili alle imprese 112
Sottosezione 2 - Aiuti concessi dagli Stati membri 117
Sezione 6 - Disposizioni fiscali 120
Sezione 7 - Disposizioni comuni 121
CAPO II - POLITICA ECONOMICA E MONETARIA 125
Sezione 1 - Politica economica 126
Sezione 2 - Politica monetaria 134
Sezione 3 - Disposizioni istituzionali 139
Sezione 4 - Disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro 141
Sezione 5 - Disposizioni transitorie 143

150 Sezione 1 - Occupazione

150 Sezione 2 - Politica sociale

153 Sezione 3 - Coesione economica, sociale e territoriale

162 Sezione 4 - Agricoltura e pesca

164 Sezione 5 - Ambiente

170 Sezione 6 - Protezione dei consumatori

173 Sezione 7 - Trasporti 174 Sezione 8 - Reti transeuropee 178 Sezione 9 - Ricerca, sviluppo tecnologico e spazio 180 Sezione 10 - Energia 185

CAPO IV - SPAZIO DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA 187 Sezione 1 - Disposizioni generali 187 Sezione 2 - Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione 190 Sezione 3 - Cooperazione giudiziaria in materia civile 194 Sezione 4 - Cooperazione giudiziaria in materia penale 196 Sezione 5 - Cooperazione di polizia 202

CAPO V -SETTORI NEI QUALI L'UNIONE PUÒ DECIDERE DI ESPLICARE UN'AZIONE DI COORDINAMENTO, DI INTEGRAZIONE O DI SOSTEGNO 204 Sezione 1 - Sanità pubblica 204 Sezione 2 - Industria 207 Sezione 3 - Cultura 208 Sezione 3bis - Turismo 209 Sezione 4 - Istruzione‚ gioventù, sport e formazione professionale 210 Sezione 5 - Protezione civile 213 Sezione 6 - Cooperazione amministrativa 214

TITOLO IV - ASSOCIAZIONE DEI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE 215

219

CAPO I - DISPOSIZIONI DI APPLICAZIONE GENERALE 219
CAPO II - POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE 222
Sezione 1 – Disposizioni comuni 222
Sezione 2 - Politica di sicurezza e di difesa comune 231
Sezione 3 - Disposizioni finanziarie 235
CAPO III - POLITICA COMMERCIALE COMUNE 237
CAPO IV - COOPERAZIONE CON I PAESI TERZI E AIUTO UMANITARIO 240
Sezione 1 - Cooperazione allo sviluppo 240
Sezione 2 - Cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesi terzi 242
Sezione 3 - Aiuto umanitario 243
CAPO V - MISURE RESTRITTIVE 245
CAPO VI - ACCORDI INTERNAZIONALI 246
CAPO VII - RELAZIONI DELL'UNIONE CON LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI E I PAESI TERZI E DELEGAZIONI DELL'UNIONE 251
CAPO VIII - ATTUAZIONE DELLA CLAUSOLA DI SOLIDARIETÀ 252
TITOLO VI - FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE 253
CAPO I - DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI 253
Sezione 1 - Le istituzioni 253
Sottosezione 1 - Il Parlamento europeo 253
Sottosezione 2 - Il Consiglio europeo 258
Sottosezione 3 - Il Consiglio dei ministri 259
Sottosezione 4 - La Commissione europea 261
Sottosezione 5 - La Corte di giustizia dell'Unione europea 264
Sottosezione 5 bis – La Banca centrale europea 279
Sottosezione 6 - La Corte dei conti 280
Sezione 2 - Organi consultivi dell'Unione 284
Sottosezione 1 - Il Comitato delle regioni 284
Sottosezione 2 - Il Comitato economico e sociale 286
Sezione 3 - La Banca europea per gli investimenti 287
Sezione 4 - Disposizioni comuni alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione 289
CAPO II -DISPOSIZIONI FINANZIARIE 295
Sezione 1 - Quadro finanziario pluriennale 295
Sezione 2 - Bilancio annuale dell'Unione 296
Sezione 3 - Esecuzione del bilancio e scarico 300
Sezione 4 - Disposizioni comuni 302
Sezione 5 - Lotta contro la frode 304
CAPO III -COOPERAZIONI RAFFORZATE 306
TITOLO VII -DISPOSIZIONI COMUNI 310
: DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI 315

Progetto di TRATTATO CHE ISTITUISCE UNA COSTITUZIONE PER L'EUROPA

PREAMBOLO

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CECA, SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA, SUA MAESTÀ IL RE DI SPAGNA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE, LA PRESIDENTE DELL'IRLANDA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CIPRO, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LETTONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI LITUANIA, SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO, IL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA, IL PRESIDENTE DI MALTA, SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI, IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI POLONIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI SLOVENIA, IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SLOVACCA, LA PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA, SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Ispirandosi alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell'Europa, da cui si sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili e inalienabili della persona, della democrazia, dell'uguaglianza, della libertà e dello Stato di diritto;

Convinti che l'Europa riunificata dopo esperienze amare, intende proseguire questo percorso di civiltà, di progresso e di prosperità per il bene di tutti i suoi abitanti, compresi i più deboli e bisognosi; che vuole restare un continente aperto alla cultura, al sapere e al progresso sociale; che desidera approfondire il carattere democratico e trasparente della vita pubblica e operare a favore della pace, della giustizia e della solidarietà nel mondo;

Persuasi che i popoli dell'Europa, pur restando fieri della loro identità e della loro storia nazionale, sono decisi a superare le antiche divisioni e, uniti in modo sempre più stretto, a forgiare il loro comune destino;

Certi che, "unita nella diversità", l'Europa offre loro le migliori possibilità di proseguire, nel rispetto dei diritti di ciascuno e nella consapevolezza delle loro responsabilità nei confronti delle generazioni future e della Terra, la grande avventura che fa di essa uno spazio privilegiato della speranza umana;

Risoluti a proseguire l'opera compiuta nel quadro dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato sull'Unione europea, assicurando la continuità dell'acquis comunitario;

Riconoscenti ai membri della Convenzione europea di aver elaborato il presente progetto di Costituzione a nome dei cittadini e degli Stati d'Europa,

Hanno designato come plenipotenziari: (elenco …)

I quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono:

PARTE I

DEFINIZIONE E OBIETTIVI DELL'UNIONE

Articolo I-1: Istituzione dell'Unione

  1. Ispirata dalla volontà dei cittadini e degli Stati d'Europa di costruire un futuro comune, la presente Costituzione istituisce l'Unione europea, alla quale gli Stati membri attribuiscono competenze per conseguire obiettivi comuni. L'Unione coordina le politiche degli Stati membri dirette al conseguimento di tali obiettivi ed esercita sul modello comunitario le competenze che essi le attribuiscono.

  2. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i suoi valori e si impegnano a promuoverli congiuntamente.

Articolo I-2: Valori dell'Unione

L'Unione si fonda sui valori della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società fondata sul pluralismo, sulla non discriminazione, sulla tolleranza, sulla giustizia, sulla solidarietà e sulla parità tra donne e uomini.

Articolo I-3: Obiettivi dell'Unione

  1. L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.

  2. L'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e un mercato interno nel quale la concorrenza è libera e non distorta.

  3. L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente. L'Unione promuove il progresso scientifico e tecnologico.

Combatte l'esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la giustizia e la protezione sociali, la parità tra donne e uomini, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti del bambino.

Promuove la coesione economica, sociale e territoriale, e la solidarietà tra gli Stati membri.

Rispetta la ricchezza della sua diversità culturale e linguistica e vigila alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio culturale europeo.

  1. Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco tra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del bambino, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della carta delle Nazioni Unite.

  2. L'Unione persegue i suoi obiettivi con i mezzi appropriati, in ragione delle competenze che le sono attribuite nella Costituzione.

Articolo I-4: Libertà fondamentali e non discriminazione

  1. La libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali e la libertà di stabilimento sono garantite all'interno e da parte dell'Unione in conformità delle disposizioni della Costituzione.

  2. Nel campo d'applicazione della Costituzione e fatte salve le disposizioni particolari da essa previste, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità.

Articolo I-5: Relazioni tra l'Unione e gli Stati membri

  1. L'Unione rispetta l'uguaglianza degli Stati membri davanti alla Costituzione e la loro identità nazionale legata alla loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie regionali e locali. Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, comprese le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza nazionale.

  2. Secondo il principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri si assistono, nel pieno rispetto reciproco, nell'adempimento dei compiti derivanti dalla Costituzione.

(trasferito dall'articolo I-10, paragrafo 2)

Gli Stati membri adottano ogni misura di carattere generale o particolare atta ad assicurare l'esecuzione degli obblighi derivanti dalla Costituzione o conseguenti agli atti delle istituzioni dell'Unione.

Gli Stati membri agevolano l'Unione nell'adempimento dei suoi compiti e si astengono da qualsiasi misura che rischi di compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione.

Articolo I-5bis: Diritto dell'Unione

(trasferito dall'articolo I-10, paragrafo 1)

La Costituzione e il diritto adottato dalle istituzioni dell'Unione nell'esercizio delle competenze a questa attribuite hanno prevalenza sul diritto degli Stati membri.

L'Unione ha personalità giuridica.

Articolo I-6bis: I simboli dell'Unione

(trasferito dall'articolo IV-1)

La bandiera dell'Unione rappresenta un cerchio di dodici stelle dorate su sfondo blu. L'inno dell'Unione è tratto dall'Inno alla gioia della Nona sinfonia di Ludwig van Beethoven. Il motto dell'Unione è: Unita nella diversità. La moneta dell'Unione è l'euro. La giornata dell'Europa è celebrata il 9 maggio in tutta l'Unione.

DIRITTI FONDAMENTALI E CITTADINANZA DELL'UNIONE

Articolo I-7: Diritti fondamentali

  1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali che costituisce la parte II.

  2. L'Unione aderisce alla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nella Costituzione.

  3. I diritti fondamentali, garantiti dalla convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.

Articolo I-8: Cittadinanza dell'Unione

  1. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell'Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

  2. I cittadini dell'Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nella Costituzione. Tali diritti comprendono:

a) il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;

c) il diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

d) il diritto di presentare petizioni al Parlamento europeo, di ricorrere al mediatore europeo, di rivolgersi alle istituzioni o agli organi consultivi dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e di ricevere una risposta nella stessa lingua.

3. Tali diritti sono esercitati secondo le condizioni e i limiti definiti dalla Costituzione e dalle misure adottate per la sua applicazione.

COMPETENZE DELL'UNIONE

Articolo I-9: Principi fondamentali

  1. La delimitazione delle competenze dell'Unione si fonda sul principio di attribuzione. L'esercizio delle competenze dell'Unione si fonda sui principi di sussidiarietà e proporzionalità.

  2. In virtù del principio di attribuzione, l'Unione agisce nei limiti delle competenze che le sono attribuite dagli Stati membri nella Costituzione al fine di realizzare gli obiettivi da questa stabiliti. Qualsiasi competenza non attribuita all'Unione nella Costituzione appartiene agli Stati membri.

    1. In virtù del principio di sussidiarietà, nei settori che non sono di sua competenza esclusiva, l'Unione interviene soltanto se e nella misura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possono essere sufficientemente raggiunti dagli Stati membri, sia a livello centrale sia a livello regionale e locale, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere meglio raggiunti a livello di Unione.

    2. Le istituzioni dell'Unione applicano il principio di sussidiarietà conformemente al Protocollo sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. I parlamenti nazionali vigilano sul rispetto di tale principio secondo la procedura prevista in detto protocollo.
  3. In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi della Costituzione.

Le istituzioni applicano il principio di proporzionalità conformemente al protocollo di cui al paragrafo 3.

Articolo I-11: Categorie di competenze

  1. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza esclusiva in un determinato settore, solo l'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamente solo se autorizzati dall'Unione oppure per attuare gli atti dell'Unione.

  2. Quando la Costituzione attribuisce all'Unione una competenza concorrente con quella degli Stati membri in un determinato settore, l'Unione e gli Stati membri possono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolanti in tale settore. Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misura in cui l'Unione non ha esercitato la propria o ha deciso di cessare di esercitarla.

  3. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche e dell'occupazione secondo le modalità descritte nella parte III, la definizione delle quali è di competenza dell'Unione.

  4. L'Unione ha competenza per definire e attuare una politica estera e di sicurezza comune, compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune.

  5. Per taluni settori e alle condizioni previste dalla Costituzione, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese a sostenere, coordinare o integrare l'azione degli Stati membri, senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori.

(trasferito dall'articolo I-16, paragrafo 3)

Gli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione adottati in base a disposizioni della parte III relative a tali settori non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

6. La portata e le modalità d'esercizio delle competenze dell'Unione sono determinate dalle disposizioni specifiche di ciascun settore della parte III.

Articolo I-12: Settori di competenza esclusiva

    1. L'Unione ha competenza esclusiva nei seguenti settori:

    2. a) unione doganale; b) definizione delle regole di concorrenza necessarie al funzionamento del mercato interno; c) politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro; d) conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro della politica comune della pesca; e) politica commerciale comune.
  1. L'Unione ha inoltre competenza esclusiva per la conclusione di accordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in un atto legislativo dell'Unione, o è necessaria per consentirle di esercitare le sue competenze a livello interno o nella misura in cui può incidere su norme comuni o alterarne la portata.

Articolo I-13: Settori di competenza concorrente

  1. L'Unione ha una competenza concorrente con quella degli Stati membri quando la Costituzione le attribuisce una competenza che non rientra nei settori di cui agli articoli I-12 e I-16.

  2. Le competenze concorrenti tra l'Unione e gli Stati membri si applicano ai seguenti settori principali:

b) politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella parte III,

c) coesione economica, sociale e territoriale,

d) agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologiche del mare,

e) ambiente,

f) protezione dei consumatori,

g) trasporti,

h) reti transeuropee,

i) energia,

j) spazio di libertà, sicurezza e giustizia,

k) problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quanto riguarda gli aspetti definiti nella Parte III.

  1. Nei settori della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione ha competenza per condurre azioni, segnatamente la definizione e l'attuazione di programmi, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

  2. Nei settori della cooperazione allo sviluppo e dell'aiuto umanitario, l'Unione ha competenza per avviare azioni e condurre una politica comune, senza che l'esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro.

Articolo I-14: Coordinamento delle politiche economiche e dell'occupazione

  1. Gli Stati membri coordinano le loro politiche economiche nell'ambito dell'Unione. A tal fine il Consiglio adotta delle misure, in particolare gli indirizzi di massima per dette politiche.

  2. L'Unione prende misure intese ad assicurare il coordinamento delle politiche dell'occupazione degli Stati membri, in particolare definendo gli orientamenti per dette politiche.

  3. L'Unione può prendere iniziative intese ad assicurare il coordinamento delle politiche sociali degli Stati membri.

Agli Stati membri la cui moneta è l'euro si applicano disposizioni specifiche.

Articolo I-15: Politica estera e di sicurezza comune

  1. La competenza dell'Unione in materia di politica estera e di sicurezza comune comprende tutti i settori della politica estera e tutte le questioni relative alla sicurezza dell'Unione, ivi compresa la definizione progressiva di una politica di difesa comune che può condurre a una difesa comune.

  2. Gli Stati membri sostengono attivamente e senza riserve la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca e rispettano l'azione dell'Unione in questo settore. Si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia.

Articolo I-16: Settori dell'azione di sostegno, di coordinamento o di complemento

L'Unione ha competenza per condurre azioni di sostegno, di coordinamento o di complemento. Questi settori di azione, nella loro finalità europea, sono i seguenti:

a) tutela e miglioramento della salute umana, b) industria, c) cultura, c)bis turismo,

d) istruzione, gioventù e sport e formazione professionale, e) protezione civile, f) cooperazione amministrativa.

Articolo I-17: Clausola di flessibilità

  1. Se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite nella parte III, per realizzare uno degli obiettivi stabiliti dalla Costituzione, senza che quest'ultima abbia previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio dei ministri, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione europea e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le misure appropriate.

  2. La Commissione europea, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarietà di cui all'articolo I-9, paragrafo 3, richiama l'attenzione dei parlamenti nazionali degli Stati membri sulle proposte fondate sul presente articolo.

  3. Le misure fondate sul presente articolo non possono comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei casi in cui la Costituzione la esclude.

ISTITUZIONI E ORGANI DELL'UNIONE

Capo I - Quadro istituzionale

Articolo I-18: Le istituzioni dell'Unione

1. L'Unione dispone di un quadro istituzionale che mira a:

−promuoverne i valori,

−perseguirne gli obiettivi,

−servire i suoi interessi, quelli dei suoi cittadini e quelli degli Stati membri,

−garantire la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e delle sue azioni.

    1. Tale quadro istituzionale comprende:

    2. il Parlamento europeo, il Consiglio europeo, il Consiglio dei ministri (in appresso "Consiglio"), la Commissione europea (in appresso "Commissione"), la Corte di giustizia dell'Unione europea.
  1. Ciascuna istituzione agisce nei limiti delle attribuzioni che le sono conferite dalla Costituzione, conformemente alle procedure e alle condizioni da essa previste. Le istituzioni attuano tra loro una leale cooperazione.

  1. Il Parlamento europeo esercita, congiuntamente al Consiglio, la funzione legislativa e la funzione di bilancio. Esercita funzioni di controllo politico e consultive alle condizioni stabilite dalla Costituzione. Elegge il presidente della Commissione.

  2. Il Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell'Unione. Il loro numero non può essere superiore a settecentocinquanta. La rappresentanza dei cittadini è garantita in modo regressivamente proporzionale, con una soglia minima di sei membri per Stato membro. A nessuno Stato membro sono assegnati più di novantasei seggi.

Il Consiglio europeo adotta all'unanimità, su iniziativa del Parlamento europeo e con l'approvazione di quest'ultimo, una decisione europea che stabilisce la composizione del Parlamento europeo, nel rispetto dei principi di cui al primo comma.

2.bis Il membri del Parlamento europeo sono eletti per un mandato di cinque anni a suffragio universale diretto con uno scrutinio libero e segreto.

3. Il Parlamento europeo elegge tra i suoi membri il presidente e l'ufficio di presidenza.

Articolo I-20: Il Consiglio europeo

  1. Il Consiglio europeo dà all'Unione gli impulsi necessari al suo sviluppo e ne definisce gli orientamenti e le priorità politiche generali. Non esercita funzioni legislative.

  2. Il Consiglio europeo è composto dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. Il ministro degli affari esteri dell'Unione partecipa ai lavori.

  3. Il Consiglio europeo si riunisce ogni trimestre su convocazione del presidente. Se l'ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere da un ministro e il presidente della Commissione da un commissario europeo. Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo.

  4. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga diversamente.

Articolo I-21: Il presidente del Consiglio europeo

  1. Il Consiglio europeo elegge il presidente a maggioranza qualificata per un periodo di due anni e mezzo. Il suo mandato è rinnovabile una volta. In caso di impedimento o colpa grave, il Consiglio europeo può porre fine al mandato secondo la medesima procedura.

    1. Il presidente del Consiglio europeo: a) presiede e anima i lavori del Consiglio europeo; b) ne assicura la preparazione e la continuità in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio degli affari generali; c) si adopera per facilitare la coesione e il consenso in seno al Consiglio europeo; d) presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo. Il presidente del Consiglio europeo assicura, al suo livello e in tale veste, la rappresentanza esterna

    2. dell'Unione per le materie relative alla politica estera e di sicurezza comune, fatte salve le attribuzioni del Ministro degli affari esteri dell'Unione.
  2. Il presidente del Consiglio europeo non può esercitare un mandato nazionale.

  1. Il Consiglio esercita, congiuntamente al Parlamento europeo, la funzione legislativa e di bilancio. Esercita funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento alle condizioni stabilite nella Costituzione.

  2. Il Consiglio è composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro a livello ministeriale, abilitato a impegnare il governo dello Stato membro che rappresenta e ad esercitare il diritto di voto.

  3. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, salvo nei casi in cui la Costituzione disponga diversamente.

Articolo I-23: Le formazioni del Consiglio dei ministri

  1. Il Consiglio si riunisce in varie formazioni.

    1. Il Consiglio "Affari generali" assicura la coerenza dei lavori delle varie formazioni del Consiglio.

    2. Prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il Presidente del Consiglio europeo e la Commissione.
  2. Il Consiglio "Affari esteri" elabora l'azione esterna dell'Unione secondo le linee strategiche definite dal Consiglio europeo e assicura la coerenza dell'azione dell'Unione.

    1. Il Consiglio europeo adotta a maggioranza qualificata una decisione europea che stabilisce l'elenco delle altre formazioni del Consiglio.

    2. 4bis. Un comitato di Rappresentanti Permanenti dei Governi degli Stati membri è responsabile della preparazione dei lavori del Consiglio.
  3. Il Consiglio si riunisce in seduta pubblica quando delibera e vota su un progetto di atto legislativo. A tal fine, ciascuna sessione del Consiglio è suddivisa in due parti dedicate, rispettivamente, alle deliberazioni su atti legislativi dell'Unione e alle attività non legislative.

  4. La presidenza delle formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione "Affari esteri", è esercitata dai rappresentanti degli Stati membri nell'ambito del Consiglio secondo un sistema di rotazione in condizioni di parità, conformemente alle modalità fissate con una decisione europea del Consiglio europeo. Il Consiglio europeo delibera a maggioranza qualificata.

Articolo I-24: Definizione della maggioranza qualificata in sede di Consiglio europeo e di Consiglio

    1. Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio, con un minimo di quindici, rappresentanti gli Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.

    2. La minoranza di blocco deve comprendere almeno quattro membri del Consiglio; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.
  1. In deroga al paragrafo 1, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri che totalizzino almeno il 65% della popolazione dell'Unione.

2bis. I paragrafi 1 e 2 si applicano al Consiglio europeo allorché delibera a maggioranza qualificata.

(il paragrafo 3 è stato trasferito all'articolo 2, paragrafo 1 del protocollo sulle disposizioni transitorie) (il paragrafo 3 è stato trasferito all'articolo IV-7bis)

5. In seno al Consiglio europeo, il suo presidente e il presidente della Commissione non partecipano alla votazione.

  1. La Commissione promuove l'interesse generale dell'Unione e adotta iniziative appropriate a tal fine. Assicura l'applicazione della Costituzione e delle misure adottate in conseguenza dalle istituzioni in virtù della Costituzione. Vigila sull'applicazione del diritto dell'Unione sotto il controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea. Cura l'esecuzione del bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dalla Costituzione. Fatta eccezione per la politica estera e di sicurezza comune e per gli altri casi previsti dalla Costituzione, garantisce la rappresentanza esterna dell'Unione. Avvia il processo di programmazione annuale e pluriennale dell'Unione per giungere ad accordi interistituzionali.

  2. Un atto legislativo dell'Unione può essere adottato solo su proposta della Commissione salvo che la Costituzione non disponga diversamente. Gli altri atti sono adottati su proposta della Commissione se la Costituzione lo prevede.

  3. Il mandato della Commissione è di cinque anni.

  4. I membri della Commissione sono scelti in base alla loro competenza generale e al loro impegno europeo e offrono ogni garanzia di indipendenza.

  5. La prima Commissione nominata conformemente alle disposizioni della Costituzione si compone di un cittadino di ciascuno Stato membro, compreso il presidente e il ministro degli affari esteri dell'Unione, che è uno dei suoi vicepresidenti.

  6. A decorrere dal termine del mandato della Commissione di cui al paragrafo 5, la Commissione si compone di un numero di membri, compreso il presidente e il ministro degli affari esteri dell'Unione, corrispondente ai due terzi del numero degli Stati membri, a meno che il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, decida di modificare tale numero.

Sono scelti tra i cittadini degli Stati membri in base ad un sistema di rotazione paritaria tra gli Stati membri. Tale sistema è stabilito da una decisione europea adottata all'unanimità dal Consiglio europeo secondo i principi seguenti:

a) gli Stati membri sono trattati su un piano di assoluta parità per quanto concerne la determinazione dell'avvicendamento e del periodo di permanenza dei loro cittadini in seno alla Commissione; pertanto lo scarto tra il numero totale dei mandati detenuti da cittadini di due Stati membri non può mai essere superiore a uno;

b) fatta salva la lettera a), ciascuna delle Commissioni successive è costituita in modo da riflettere in maniera soddisfacente la molteplicità demografica e geografica degli Stati membri dell'Unione.

  1. La Commissione esercita le sue responsabilità in piena indipendenza. Fatto salvo l'articolo I-27, paragrafo 2, i membri della Commissione non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo o organismo. Essi si astengono da ogni atto incompatibile con le loro funzioni o con l'esecuzione dei loro compiti.

  2. La Commissione è responsabile collettivamente dinanzi al Parlamento europeo. Il Parlamento europeo può votare una mozione di censura della Commissione secondo le modalità di cui all'articolo III-243. Se tale mozione è adottata, i membri della Commissione si dimettono collettivamente dalle loro funzioni e il ministro degli affari esteri dell'Unione si dimette dalla Commissione.

  1. Tenuto conto delle elezioni del Parlamento europeo e dopo aver effettuato le consultazioni appropriate, il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata, propone al Parlamento europeo un candidato alla carica di presidente della Commissione. Tale candidato è eletto dal Parlamento europeo a maggioranza dei membri che lo compongono. Se il candidato non ottiene la maggioranza, il Consiglio europeo propone, entro un mese, un nuovo candidato che è eletto dal Parlamento europeo secondo la stessa procedura.

    1. Il Consiglio, di comune accordo con il presidente eletto, adotta l'elenco delle altre persone che intende nominare membri della Commissione. Queste sono selezionate in base alle proposte presentate dagli Stati membri, conformemente ai criteri di cui all'articolo I-25, paragrafo 4 e paragrafo 6, secondo comma.

    2. Il presidente, il ministro degli affari esteri dell'Unione e gli altri membri della Commissione sono soggetti, collettivamente, ad un voto di approvazione da parte del Parlamento europeo. In seguito a tale approvazione la Commissione è nominata dal Consiglio europeo, che delibera a maggioranza qualificata.
  2. Il presidente della Commissione:

a) definisce gli orientamenti nel cui quadro la Commissione esercita i suoi compiti;

b) decide l'organizzazione interna della Commissione per assicurare la coerenza, l'efficacia e la collegialità della sua azione;

c) nomina gli altri vicepresidenti, ad esclusione del ministro degli affari esteri dell'Unione, tra i membri della Commissione.

Un membro della Commissione rassegna le dimissioni se il presidente glielo chiede. Il ministro degli affari esteri dell'Unione rassegna le dimissioni conformemente alla procedura di cui all'articolo I-27, paragrafo 1, se il presidente glielo chiede.

Articolo I-27: Il ministro degli affari esteri dell'Unione

  1. Il Consiglio europeo, deliberando a maggioranza qualificata con l'accordo del presidente della Commissione, nomina il ministro degli affari esteri dell'Unione. Il Consiglio europeo può porre fine alla sua permanenza in carica mediante la medesima procedura.

  2. Il ministro degli affari esteri dell'Unione guida la politica estera e di sicurezza comune dell'Unione. Contribuisce con le sue proposte all'elaborazione di detta politica e la attua in qualità di mandatario del Consiglio. Egli agisce allo stesso modo per quanto riguarda la politica di sicurezza e di difesa comune.

  3. Il ministro degli affari esteri dell'Unione presiede il Consiglio "Affari esteri".

  4. Il ministro degli affari esteri dell'Unione è uno dei vicepresidenti della Commissione. Assicura la coerenza dell'azione esterna dell'Unione. In seno alla Commissione, è incaricato delle responsabilità che incombono a tale istituzione nel settore delle relazioni esterne e del coordinamento degli altri aspetti dell'azione esterna dell'Unione. Nell'esercizio di queste responsabilità in seno alla Commissione e limitatamente alle stesse, il ministro degli affari esteri dell'Unione è soggetto alle procedure che regolano il funzionamento della Commissione nella misura necessaria ad assicurare la coerenza con i paragrafi 2 e 3.

1. La Corte di giustizia dell'Unione europea comprende la Corte di giustizia, il Tribunale e i tribunali specializzati. Assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della Costituzione.

Gli Stati membri stabiliscono i rimedi giurisdizionali necessari per assicurare una tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.

2. La Corte di giustizia è composta da un giudice per Stato membro. È assistita da avvocati generali.

Il Tribunale è composto da almeno un giudice per Stato membro.

I giudici e gli avvocati generali della Corte di giustizia e i giudici del Tribunale sono scelti tra personalità che offrano tutte le garanzie di indipendenza e che soddisfino le condizioni richieste agli articoli III-260 e III-261. Sono nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni. I giudici e gli avvocati generali uscenti possono essere nuovamente nominati.

3. La Corte di giustizia dell'Unione europea si pronuncia conformemente alle disposizioni della parte III:

a) sui ricorsi presentati da uno Stato membro, da un'istituzione o da una persona fisica o giuridica;

b) in via pregiudiziale, su richiesta dei giudici nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni;

c) negli altri casi previsti dalla Costituzione.

Articolo I-29: La Banca centrale europea

  1. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali costituiscono il Sistema europeo di banche centrali. La Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro, che costituiscono l'Eurosistema, conducono la politica monetaria dell'Unione.

  2. Il Sistema europeo di banche centrali è diretto dagli organi decisionali della Banca centrale europea. L'obiettivo principale del sistema europeo di banche centrali è il mantenimento della stabilità dei prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche generali dell'Unione per contribuire alla realizzazione degli obiettivi dell'Unione. Svolge ogni altra funzione di banca centrale conformemente alla parte III e allo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

  3. La Banca centrale europea è un'istituzione che ha personalità giuridica. Ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione dell'euro. Essa è indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione e i governi degli Stati membri rispettano tale indipendenza.

  4. La Banca centrale europea adotta le misure necessarie all'assolvimento dei suoi compiti in conformità degli articoli da III-77 a III-83 e III-90 e alle condizioni stabilite dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea. In conformità di questi stessi articoli, gli Stati membri la cui moneta non è l'euro e le rispettive banche centrali, conservano le loro competenze nel settore monetario.

  5. Nei settori che rientrano nelle sue attribuzioni, la Banca centrale europea è consultata su ogni progetto di atto dell'Unione e su ogni progetto di atto normativo a livello nazionale, e può formulare pareri.

  6. Gli organi decisionali della Banca centrale europea, la loro composizione e le loro modalità di funzionamento sono definiti agli articoli da III-84 a III-87 e nello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea.

Articolo I-30: La Corte dei conti

  1. La Corte dei conti è un'istituzione. Essa assicura il controllo dei conti dell'Unione.

  2. Esamina i conti di tutte le entrate e le spese dell'Unione ed accerta la sana gestione finanziaria.

  3. Si compone di un cittadino di ciascuno Stato membro. I suoi membri esercitano le loro funzioni in piena indipendenza nell'interesse generale dell'Unione.

Articolo I-31: Gli organi consultivi dell'Unione

  1. Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sono assistiti da un Comitato delle regioni e da un Comitato economico e sociale, che esercitano funzioni consultive.

  2. Il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.

  3. Il Comitato economico e sociale è composto da rappresentanti delle organizzazioni di datori di lavoro, di lavoratori dipendenti e di altri attori rappresentativi della società civile, in particolare nei settori socioeconomico, civico, professionale e culturale.

  4. I membri del Comitato delle regioni e del Comitato economico e sociale non sono vincolati da alcun mandato imperativo. Essi esercitano le loro funzioni in piena indipendenza, nell'interesse generale dell'Unione.

  5. Le regole relative alla composizione di tali Comitati, alla designazione dei loro membri, alle loro attribuzioni e al loro funzionamento sono definite negli articoli da III-292 a III-298.

Le regole di cui ai paragrafi 2 e 3 relative alla natura della loro composizione sono riesaminate a intervalli regolari dal Consiglio, per tener conto dell'evoluzione economica, sociale e demografica dell'Unione. Il Consiglio, su proposta della Commissione, adotta le pertinenti decisioni europee.

ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL'UNIONE

Capo I - Disposizioni comuni

Articolo I-32: Atti giuridici dell'Unione

1. Le istituzioni, per esercitare le competenze dell'Unione, utilizzano, come strumenti giuridici, conformemente alle disposizioni della parte III, la legge europea, la legge quadro europea, il regolamento europeo, la decisione europea, le raccomandazioni e i pareri.

La legge europea è un atto legislativo di portata generale. È obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La legge quadro europea è un atto legislativo che vincola tutti gli Stati membri destinatari per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi.

Il regolamento europeo è un atto non legislativo di portata generale volto all'attuazione degli atti legislativi e di talune disposizioni specifiche della Costituzione. Può essere obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, oppure vincolare lo Stato membro destinatario per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla scelta della forma e dei mezzi.

La decisione europea è un atto non legislativo obbligatorio in tutti i suoi elementi. Se designa dei destinatari, essa è obbligatoria soltanto nei confronti di questi.

Le raccomandazioni e i pareri non hanno effetto vincolante.

2. In presenza di un progetto di atto legislativo, il Parlamento europeo e il Consiglio si astengono dall'adottare atti non previsti dalla procedura legislativa applicabile nel settore in questione.

Articolo I-33: Atti legislativi

  1. Le leggi e le leggi quadro europee sono adottate congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio su proposta della Commissione, secondo le modalità della procedura legislativa ordinaria previste all'articolo III-302. Se le due istituzioni non raggiungono un accordo, l'atto non è adottato.

  2. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e le leggi quadro europee sono adottate dal Parlamento europeo con la partecipazione del Consiglio o da quest'ultimo con la partecipazione del Parlamento europeo, secondo procedure legislative speciali.

  3. Nei casi specifici previsti dalla Costituzione, le leggi e le leggi quadro europee possono essere adottate su iniziativa di un gruppo di Stati membri o del Parlamento europeo, su raccomandazione della Banca centrale europea o su richiesta della Corte di giustizia o della Banca europea per gli investimenti.

Articolo I-34: Atti non legislativi

Il Consiglio europeo adotta decisioni europee nei casi previsti dalla Costituzione.

Il Consiglio e la Commissione, in particolare nei casi previsti dagli articoli I-35 e I-36, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano regolamenti europei o decisioni europee.

Il Consiglio adotta raccomandazioni. Delibera su proposta della Commissione in tutti i casi in cui la Costituzione prevede che adotti atti su proposta della Commissione. Delibera all'unanimità nei settori nei quali è richiesta l'unanimità per l'adozione di un atto dell'Unione. La Commissione, e la Banca centrale europea nei casi specifici previsti dalla Costituzione, adottano raccomandazioni.

Articolo I-35: Regolamenti europei delegati

    1. Le leggi e le leggi quadro europee possono delegare alla Commissione la facoltà di adottare regolamenti europei delegati che completano o modificano determinati elementi non essenziali della legge o della legge quadro.

    2. Le leggi e le leggi quadro europee delimitano esplicitamente gli obiettivi, il contenuto, la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati alla legge o alla legge quadro e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.
  1. Le leggi e le leggi quadro europee fissano esplicitamente le condizioni cui è soggetta la delega, che possono essere:

a) il Parlamento europeo o il Consiglio possono decidere di revocare la delega;

a) il regolamento europeo delegato può entrare in vigore soltanto se, entro il termine fissato dalla legge o dalla legge quadro europea, il Parlamento europeo o il Consiglio non muovono obiezioni.

Ai fini delle lettere a) e b), il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei membri che lo compongono e il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

  1. Gli Stati membri prendono tutte le misure di diritto interno necessarie per l'attuazione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione.

  2. Allorché sono necessarie condizioni uniformi di esecuzione degli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione, questi attribuiscono competenze di esecuzione alla Commissione o, in casi specifici debitamente motivati e nelle circostanze previste all'articolo I-39, al Consiglio.

  3. La legge europea stabilisce preventivamente le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

  4. Gli atti esecutivi dell'Unione assumono la forma di regolamenti europei d'esecuzione o di decisioni europee d'esecuzione.

Articolo I-37: Principi comuni agli atti giuridici dell'Unione

  1. Qualora la Costituzione non preveda il tipo di atto da adottare, le istituzioni lo decidono di volta in volta, nel rispetto delle procedure applicabili e del principio di proporzionalità di cui all'articolo I-9.

  2. Gli atti giuridici sono motivati e fanno riferimento alle proposte, iniziative, raccomandazioni, richieste o ai pareri previsti dalla Costituzione.

Articolo I-38: Pubblicazione ed entrata in vigore

    1. Le leggi e le leggi quadro europee adottate secondo la procedura legislativa ordinaria sono firmate dal presidente del Parlamento europeo e dal presidente del Consiglio.

    2. Le leggi e le leggi quadro europee sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da esse stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
    1. I regolamenti europei e le decisioni europee che non indicano i destinatari sono firmati dal presidente dell'istituzione che li ha adottati.

    2. I regolamenti europei e le decisioni europee che non indicano i destinatari sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrano in vigore alla data da essi stabilita oppure, in mancanza di data, il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
  1. Le decisioni europee diverse da quelle previste nel paragrafo 2 sono notificate ai destinatari e hanno efficacia in virtù di tale notificazione.

Capo II - Disposizioni particolari

Articolo I-39: Disposizioni particolari relative alla politica estera e di sicurezza comune

  1. L'Unione europea conduce una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di interesse generale e sulla realizzazione di un livello di convergenza delle azioni degli Stati membri in costante crescita.

  2. Il Consiglio europeo individua gli interessi strategici dell'Unione e fissa gli obiettivi della sua politica estera e di sicurezza comune. Il Consiglio elabora tale politica nel quadro delle linee strategiche definite dal Consiglio europeo. e secondo le modalità descritte nella parte III.

  3. Il Consiglio europeo e il Consiglio adottano le decisioni europee necessarie.

  4. La politica estera e di sicurezza comune è attuata dal ministro degli affari esteri dell'Unione e dagli Stati membri, ricorrendo ai mezzi nazionali e a quelli dell'Unione.

  5. Gli Stati membri si concertano in sede di Consiglio europeo e di Consiglio su qualsiasi questione di politica estera e di sicurezza di interesse generale per definire un approccio comune. Prima di intraprendere qualsiasi azione sulla scena internazionale o di assumere qualsiasi impegno che possa incidere sugli interessi dell'Unione, ciascuno Stato membro consulta gli altri in sede di Consiglio europeo o di Consiglio. Gli Stati membri assicurano, mediante la convergenza delle loro azioni, che l'Unione possa affermare i suoi interessi e i suoi valori sulla scena internazionale. Gli Stati membri sono solidali tra loro.

  6. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica estera e di sicurezza comune. È tenuto al corrente della sua evoluzione.

  7. In materia di politica estera e di sicurezza comune, il Consiglio europeo e il Consiglio adottano decisioni europee all'unanimità, salvo nei casi previsti nella parte III. Si pronunciano su iniziativa di uno Stato membro, su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su proposta di quest'ultimo con l'appoggio della Commissione. Le leggi e le leggi quadro europee sono escluse.

  8. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea che preveda che il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata in casi diversi da quelli previsti nella parte III.

  1. La politica di sicurezza e di difesa comune costituisce parte integrante della politica estera e di sicurezza comune. Assicura che l'Unione disponga di una capacità operativa ricorrendo a mezzi civili e militari. L'Unione può avvalersi di tali mezzi in missioni al suo esterno per garantire il mantenimento della pace, la prevenzione dei conflitti e il rafforzamento della sicurezza internazionale, conformemente ai principi della Carta delle Nazioni Unite. L'esecuzione di tali compiti si basa sulle capacità fornite dagli Stati membri.

    1. La politica di sicurezza e di difesa comune comprende la graduale definizione di una politica di difesa comune dell'Unione. Questa condurrà a una difesa comune quando il Consiglio europeo, deliberando all'unanimità, avrà così deciso. In questo caso, il Consiglio europeo raccomanda agli Stati membri di adottare una decisione in tal senso secondo le rispettive norme costituzionali.

    2. La politica dell'Unione a norma del presente articolo non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri, rispetta gli obblighi derivanti dal trattato del Nord-Atlantico per alcuni Stati membri che ritengono che la loro difesa comune si realizzi tramite l'Organizzazione del trattato del Nord-Atlantico, ed è compatibile con la politi
  2. Gli Stati membri mettono a disposizione dell'Unione, per l'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, capacità civili e militari per contribuire al conseguimento degli obiettivi definiti dal Consiglio. Gli Stati membri che costituiscono tra loro forze multinazionali possono mettere anche tali forze a disposizione della politica di sicurezza e di difesa comune.

Gli Stati membri s'impegnano a migliorare progressivamente le loro capacità militari. È istituita un'Agenzia europea per gli armamenti, la ricerca e le capacità militari, incaricata di individuare le esigenze operative, promuovere misure per rispondere a queste, contribuire a individuare e, se del caso, mettere in atto qualsiasi misura utile a rafforzare la base industriale e tecnologica del settore della difesa, partecipare alla definizione di una politica europea delle capacità e degli armamenti, e di assistere il Consiglio nella valutazione del miglioramento delle capacità militari.

  1. Le decisioni europee relative all'attuazione della politica di sicurezza e di difesa comune, comprese quelle inerenti all'avvio di una missione di cui al presente articolo, sono adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta del ministro degli affari esteri dell'Unione o su iniziativa di uno Stato membro. Il ministro degli affari esteri dell'Unione può proporre, se del caso congiuntamente alla Commissione, il ricorso sia ai mezzi nazionali sia agli strumenti dell'Unione.

  2. Il Consiglio può affidare il compimento di una missione, nell'ambito dell'Unione, a un gruppo di Stati membri allo scopo di preservare i valori dell'Unione e di servirne gli interessi. Lo svolgimento di detta missione è disciplinato dalle disposizioni dell'articolo III-211.

  3. Gli Stati membri che rispondono a criteri più elevati in termini di capacità militari e che hanno sottoscritto impegni più vincolanti in materia ai fini delle missioni più impegnative instaurano una cooperazione strutturata permanente nell'ambito dell'Unione. Detta cooperazione è disciplinata dalle disposizioni dell'articolo III-213. Essa lascia impregiudicato l’articolo III-210.

  4. Qualora uno Stato membro subisca un’aggressione armata nel suo territorio, gli altri Stati membri sono tenuti a prestargli aiuto e assistenza con tutti i mezzi in loro possesso, in conformità delle disposizioni dell’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite. Ciò non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.

Gli impegni e la cooperazione in questo settore rimangono conformi agli impegni assunti nell'ambito della NATO, che resta, per gli Stati che ne sono membri, il fondamento della loro difesa collettiva e l'istanza di attuazione della stessa.

8. Il Parlamento europeo è consultato regolarmente sui principali aspetti e sulle scelte fondamentali della politica di sicurezza e di difesa comune. Esso è tenuto al corrente della sua evoluzione.

Articolo I-41: Disposizioni particolari relative allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia

1. L'Unione costituisce uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia:

a) attraverso l'adozione di leggi e leggi quadro europee intese, se necessario, a ravvicinare le legislazioni nazionali nei settori elencati nella parte III;

b) favorendo la fiducia reciproca tra le autorità competenti degli Stati membri, in particolare sulla base del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali;

c) attraverso una cooperazione operativa delle autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi specializzati nel settore della prevenzione e dell'accertamento degli illeciti penali.

  1. I parlamenti nazionali, nell'ambito dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, possono partecipare ai meccanismi di valutazione previsti all'articolo III-161. Essi sono associati al controllo politico dell'Europol e alla valutazione delle attività dell'Eurojust, conformemente agli articoli III177 e III-174.

  2. Gli Stati membri dispongono del diritto di iniziativa nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, conformemente all'articolo III-165.

1. L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall'uomo. L'Unione mobilita tutti gli strumenti di cui dispone, inclusi i mezzi militari messi a sua disposizione dagli Stati membri, per:

a) -prevenire la minaccia terroristica sul territorio degli Stati membri;

- proteggere le istituzioni democratiche e la popolazione civile da un eventuale attacco terroristico;

- prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di attacco terroristico;

b) - prestare assistenza a uno Stato membro sul suo territorio, su richiesta delle sue autorità politiche, in caso di calamità naturale o provocata dall'uomo.

2. Le modalità d'attuazione del presente articolo figurano nell'articolo III-231.

Capo III - Cooperazioni rafforzate

Articolo I-43: Cooperazioni rafforzate

    1. Gli Stati membri che intendono instaurare tra loro una cooperazione rafforzata nel quadro delle competenze non esclusive dell'Unione possono far ricorso alle sue istituzioni ed esercitare tali competenze applicando le disposizioni pertinenti della Costituzione, nei limiti e con le modalità previsti nel presente articolo e negli articoli da III-322 a III-329.

    2. Le cooperazioni rafforzate sono intese a promuovere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione, a proteggere i suoi interessi e a rafforzare il suo processo di integrazione. Sono aperte in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri ai sensi dell'articolo III-324.
  1. La decisione europea che autorizza una cooperazione rafforzata è adottata dal Consiglio in ultima istanza, qualora esso stabilisca che gli obiettivi ricercati da detta cooperazione non possono essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme, e a condizione che vi partecipi almeno un terzo degli Stati membri. Il Consiglio delibera conformemente alla procedura di cui all'articolo III-325.

  2. Tutti i membri del Consiglio possono partecipare alle sue deliberazioni, ma solo i membri del Consiglio che rappresentano gli Stati membri partecipanti ad una cooperazione rafforzata prendono parte al voto.

L'unanimità è costituita unicamente dai voti dei rappresentanti degli Stati membri partecipanti.

Per maggioranza qualificata si intende almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti, che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

La minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo di membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

In deroga al terzo e quarto comma, quando il Consiglio non delibera su proposta della Commissione, o del ministro degli affari esteri dell'Unione, per maggioranza qualificata richiesta si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

4. Gli atti adottati nel quadro di una cooperazione rafforzata vincolano solo gli Stati partecipanti. Non sono considerati un acquis che deve essere accettato dai candidati all'adesione all'Unione.

LA VITA DEMOCRATICA DELL'UNIONE

Articolo I-44: Principio dell'uguaglianza democratica

L'Unione rispetta, in tutte le attività, il principio dell'uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle sue istituzioni, dei suoi organi e organismi.

Articolo I-45: Principio della democrazia rappresentativa

Il funzionamento dell'Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa. I cittadini sono direttamente rappresentati a livello dell'Unione nel Parlamento europeo.

Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi Capi di Stato o di Governo e nel Consiglio dai rispettivi governi, che sono essi stessi democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali, dai o dinanzi ai loro cittadini.

  1. Ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione. Le decisioni sono prese nella maniera più aperta e più vicina possibile al cittadino.

  2. I partiti politici di livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione.

Le istituzioni danno ai cittadini e alle associazioni rappresentative attraverso gli opportuni canali la possibilità di far conoscere e di scambiare pubblicamente le loro opinioni in tutti i settori di azione dell'Unione.

Le istituzioni mantengono un dialogo aperto, trasparente e regolare con le associazioni rappresentative e la società civile.

  1. Al fine di assicurare la coerenza e la trasparenza delle azioni dell'Unione, la Commissione procede ad ampie consultazioni delle parti interessate.

  2. Cittadini dell'Unione, in numero di almeno un milione, appartenenti ad un numero rilevante di Stati membri, possono prendere l'iniziativa d'invitare la Commissione, nell'ambito delle sue attribuzioni, a presentare una proposta appropriata su materie in merito alle quali tali cittadini ritengono necessario un atto giuridico dell'Unione ai fini dell'attuazione della Costituzione. La legge europea determina le disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per tale iniziativa dei cittadini, incluso il numero minimo di Stati membri a cui devono appartenere.

Articolo I-47: Le parti sociali e il dialogo sociale autonomo

L'Unione europea riconosce e promuove il ruolo delle parti sociali a livello dell'Unione, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali; facilita il dialogo tra tali parti, nel rispetto della loro autonomia. Il vertice sociale trilaterale per la crescita e l'occupazione contribuisce al dialogo sociale.

Un mediatore europeo, eletto dal Parlamento europeo, riceve le denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell'Unione alle condizioni previste dalla Costituzione, le esamina e riferisce al riguardo. Il mediatore europeo esercita le sue funzioni in piena indipendenza.

Articolo I-49: Trasparenza dei lavori delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione

  1. Al fine di promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione operano nel modo più trasparente possibile.

  2. Il Parlamento europeo si riunisce in seduta pubblica, così come il Consiglio allorché delibera e vota in relazione ad un progetto di atto legislativo.

    1. Qualsiasi cittadino dell'Unione o persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere, alle condizioni previste nella parte III, ai documenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, indipendentemente dal relativo supporto.

    2. La legge europea stabilisce i principi generali e le limitazioni a tutela di interessi pubblici o privati applicabili al diritto di accesso a tali documenti.
  3. Ciascuna istituzione, organo o organismo stabilisce nel suo regolamento interno disposizioni specifiche riguardanti l'accesso ai suoi documenti, conformemente alla legge europea di cui al paragrafo 3.

  1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

  2. La legge o la legge quadro europea stabilisce le norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, e da parte degli Stati membri nell'esercizio di attività che rientrano nel campo di applicazione del diritto dell'Unione, e le norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il rispetto di tali norme è soggetto al controllo di autorità indipendenti.

Articolo I-51: Status delle chiese e delle organizzazioni non confessionali

  1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status previsto nelle legislazioni nazionali per le chiese e le associazioni o comunità religiose degli Stati membri.

  2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, organizzazioni filosofiche e non confessionali.

  3. L'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni, riconoscendone l'identità e il contributo specifico.

FINANZE DELL'UNIONE

Articolo I-52: Principi finanziari e di bilancio

  1. Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio, conformemente alle disposizioni della parte III.

  2. Nel bilancio, entrate e spese devono risultare in pareggio.

  3. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario annuale in conformità della legge europea di cui all'articolo III-318.

  4. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione che costituisce il fondamento giuridico della sua azione e dell'esecuzione della spesa corrispondente in conformità della legge europea di cui all'articolo III−318, fatte salve le eccezioni previste da quest'ultima.

  5. Per mantenere la disciplina di bilancio, l'Unione, prima di adottare atti che possono avere incidenze rilevanti sul bilancio, deve assicurare che le spese derivanti da tali atti possano essere finanziate entro i limiti delle risorse proprie dell'Unione e nel rispetto del quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo I-54.

  6. Il bilancio dell'Unione è eseguito in conformità del principio di buona gestione finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio.

  7. L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo III-321, combattono la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione.

  1. L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.

  2. Il bilancio dell'Unione, fatte salve le altre entrate, è finanziato integralmente tramite risorse proprie.

  3. Una legge europea del Consiglio stabilisce le disposizioni relative al sistema delle risorse proprie dell'Unione; in tale contesto può istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Detta legge entra in vigore soltanto previa approvazione degli Stati membri, secondo le rispettive norme costituzionali.

  4. Una legge europea del Consiglio stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella legge adottata ai sensi del paragrafo 3. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.

Articolo I-54 : Quadro finanziario pluriennale

  1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento delle spese dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie. Fissa per categoria di spesa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni, conformemente all'articolo III-308.

  2. Una legge europea del Consiglio fissa il quadro finanziario pluriennale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo, che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono.

  3. Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.

  4. Il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione europea che consente al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata quando adotta la legge europea del Consiglio di cui al paragrafo 2.

Articolo I-55 : Bilancio dell'Unione

La legge europea stabilisce il bilancio annuale dell'Unione secondo le modalità di cui all'articolo III-310.

L'UNIONE E L'AMBIENTE CIRCOSTANTE

Articolo I-56: L'Unione e l'ambiente circostante

  1. L'Unione sviluppa con gli Stati limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione.

  2. A tale scopo, l'Unione può concludere accordi specifici con gli Stati interessati. Detti accordi possono comportare diritti e obblighi reciproci, e la possibilità di condurre azioni in comune. La loro attuazione è oggetto di una concertazione periodica.

APPARTENENZA ALL'UNIONE

Articolo I-57: Criteri di ammissibilità e procedura di adesione all'Unione

  1. L'Unione è aperta a tutti gli Stati europei che rispettano i valori di cui all'articolo I-2 e si impegnano a promuoverli congiuntamente.

  2. Ogni Stato europeo che desideri diventare membro dell'Unione ne trasmette domanda al Consiglio. Il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali degli Stati membri sono informati di tale domanda. Il Consiglio si pronuncia all'unanimità, previa consultazione della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo che si pronuncia a maggioranza dei membri che lo compongono. Le condizioni e le modalità dell'ammissione formano l'oggetto di un accordo tra gli Stati membri e lo Stato candidato. Tale accordo è sottoposto a ratifica da tutti gli Stati contraenti conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Articolo I-58: Sospensione di taluni diritti derivanti dall'appartenenza all'Unione

1. Il Consiglio, su iniziativa motivata di un terzo degli Stati membri o del Parlamento europeo o su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea in cui constata che esiste un evidente rischio di violazione grave da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo I-2. Il Consiglio delibera alla maggioranza dei quattro quinti dei suoi membri previa approvazione del Parlamento europeo.

Prima di procedere a tale constatazione, il Consiglio ascolta lo Stato membro in questione e può rivolgergli delle raccomandazioni deliberando secondo la stessa procedura.

Il Consiglio verifica regolarmente se i motivi che hanno condotto a tale constatazione permangono validi.

  1. Il Consiglio europeo, su iniziativa di un terzo degli Stati membri o su proposta della Commissione, può adottare una decisione europea in cui constata l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei valori di cui all'articolo I-2, dopo aver invitato tale Stato membro a presentare le sue osservazioni. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

    1. Qualora sia stata effettuata la constatazione di cui al paragrafo 2, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione europea che sospende alcuni dei diritti derivanti allo Stato membro in questione dall'applicazione della Costituzione, compresi i diritti di voto del membro del Consiglio che rappresenta questo Stato. Il Consiglio tiene conto delle possibili conseguenze di una siffatta sospensione sui diritti e sugli obblighi delle persone fisiche e giuridiche.

    2. In ogni caso questo Stato continua ad essere vincolato dagli obblighi che gli derivano dalla Costituzione.
  2. Successivamente, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può adottare una decisione europea che modifica o revoca le misure adottate a norma del paragrafo 3, per rispondere ai cambiamenti nella situazione che ha portato alla loro imposizione.

  3. Ai fini del presente articolo, il membro del Consiglio europeo o del Consiglio che rappresenta lo Stato membro in questione non partecipa al voto e nel calcolo del terzo o dei quattro quinti degli Stati membri di cui ai paragrafi 1 e 2 non si tiene conto dello Stato membro in questione. Le astensioni dei membri presenti o rappresentati non ostano all'adozione delle decisioni europee di cui al paragrafo 2.

Per l'adozione delle decisioni europee di cui ai paragrafi 3 e 4, per maggioranza qualificata s'intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

Qualora, a seguito di una decisione di sospensione dei diritti di voto adottata a norma del paragrafo 3, il Consiglio deliberi a maggioranza qualificata sulla base di una delle disposizioni della Costituzione, per maggioranza qualificata s'intende quella definita al secondo comma o, qualora il Consiglio agisca su proposta della Commissione, almeno il 55% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzano almeno il 65% della popolazione di tali Stati. In quest'ultimo caso, la minoranza di blocco deve comprendere almeno il numero minimo dei membri del Consiglio che rappresentano oltre il 35% della popolazione degli Stati membri partecipanti, più un altro membro; in caso contrario la maggioranza qualificata si considera raggiunta.

6. Ai fini del presente articolo, il Parlamento europeo delibera alla maggioranza dei due terzi dei voti espressi, che rappresenta la maggioranza dei membri che lo compongono.

Articolo I-59: Ritiro volontario dall'Unione

  1. Ogni Stato membro può decidere, in conformità delle proprie norme costituzionali, di ritirarsi dall'Unione europea.

  2. Lo Stato membro che decide di ritirarsi notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del ritiro, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione. L'accordo è negoziato conformemente all'articolo III-227, paragrafo 3; è concluso dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo.

  3. La Costituzione cessa di essere applicabile allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di ritiro o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con lo Stato membro interessato, decida all'unanimità di prorogare tale termine.

3bis Ai fini dei paragrafi 2 e 3, il membro del Consiglio europeo e del Consiglio che rappresenta lo Stato membro che si ritira non partecipa né alle deliberazioni, né alle decisioni europee del Consiglio europeo e del Consiglio che lo riguardano.

Per maggioranza qualificata si intende almeno il 72% dei membri del Consiglio rappresentanti gli Stati membri partecipanti che totalizzino almeno il 65% della popolazione di tali Stati.

4. Se lo Stato che si è ritirato dall'Unione chiede di aderirvi nuovamente, tale richiesta è oggetto della procedura di cui all'articolo I-57.

PARTE II

CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UNIONE

I popoli dell'Europa nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.

Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell'uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

L'Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli dell'Europa, nonché dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento.

A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta.

La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall'Unione e dal Consiglio d'Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell'uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell'Unione e degli Stati membri alla luce delle spiegazioni elaborate sotto l'autorità del Praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del Praesidium della Convenzione europea.

Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future.

Pertanto, l’Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso.

TITOLO I DIGNITÀ Articolo II-1: Dignità umana

La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.

Articolo II-2: Diritto alla vita

  1. Ogni individuo ha diritto alla vita.

  2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.

Articolo II-3: Diritto all’integrità della persona

  1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.

  2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione

delle persone, c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.

Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti.

Articolo II-5: Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato

  1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.

  2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.

  3. È proibita la tratta degli esseri umani.

TITOLO II LIBERTÀ Articolo II-6: Diritto alla libertà e alla sicurezza

Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.

Articolo II-7: Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni.

Articolo II-8: Protezione dei dati di carattere personale

  1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.

  2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.

  3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente.

Articolo II-9: Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia

Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.

  2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo II-11: Libertà di espressione e d'informazione

  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.

  2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.

Articolo II-12: Libertà di riunione e di associazione

  1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.

  2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell’Unione.

Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata.

Articolo II-14: Diritto all'istruzione

  1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua.

  2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione obbligatoria.

  3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.

Articolo II-15: Libertà professionale e diritto di lavorare

  1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata.

  2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.

  3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell'Unione.

È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo II-17: Diritto di proprietà

  1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.

  2. La proprietà intellettuale è protetta.

Articolo II-18: Diritto di asilo

Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma della Costituzione.

Articolo II-19: Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di estradizione

  1. Le espulsioni collettive sono vietate.

  2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.

UGUAGLIANZA

Articolo II-20: Uguaglianza davanti alla legge

Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.

Articolo II-21: Non discriminazione

  1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.

  2. Nell'ambito d’applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi discriminazione effettuata in base alla cittadinanza.

Articolo II-22: Diversità culturale, religiosa e linguistica

L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.

Articolo II-23: Parità tra uomini e donne

La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Articolo II-24: Diritti del bambino

  1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità.

  2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve essere considerato preminente.

  3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse.

Articolo II-25: Diritti degli anziani

L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.

Articolo II-26: Inserimento delle persone con disabilità

L'Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

SOLIDARIETÀ

Articolo II-27: Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione nell'ambito dell'impresa

Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell'Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali.

Articolo II-28: Diritto di negoziazione e di azioni collettive

I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.

Articolo II-29: Diritto di accesso ai servizi di collocamento

Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito.

Articolo II-30: Tutela in caso di licenziamento ingiustificato

Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

  1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.

  2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.

Articolo II-32: Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro

Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.

I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione.

Articolo II-33: Vita familiare e vita professionale

  1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale.

  2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.

  1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

  2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali.

  3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell’Unione e le legislazioni e prassi nazionali.

Articolo II-35: Protezione della salute

Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

Articolo II-36: Accesso ai servizi d'interesse economico generale

Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione.

Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

Articolo II-38: Protezione dei consumatori

Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori.

CITTADINANZA

Articolo II-39: Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo

  1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

  2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto.

Articolo II-40: Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali

Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

Articolo II-41: Diritto ad una buona amministrazione

  1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, dagli organi e dagli organismi dell'Unione.

  2. Tale diritto comprende in particolare:

a) il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio;

b) il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale;

  1. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte dell’Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri.

  2. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle lingue della Costituzione e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.

Articolo II-42: Diritto d'accesso ai documenti

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione, indipendentemente dal supporto.

Articolo II-43: Mediatore europeo

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni, degli organi o degli organismi dell’Unione, salvo la Corte di giustizia dell'Unione europea nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali.

Articolo II-44: Diritto di petizione

Ogni cittadino dell'Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo.

  1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

  2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente alla Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.

Articolo II-46: Tutela diplomatica e consolare

Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato.

GIUSTIZIA

Articolo II-47: Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale

Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia.

Articolo II-48: Presunzione di innocenza e diritti della difesa

  1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

  2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.

Articolo II-49: Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene

  1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.

  2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un'azione

o di un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni.

3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.

Articolo II-50: Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato

Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge.

DISPOSIZIONI GENERALI CHE DISCIPLINANO L’INTERPRETAZIONE E L’APPLICAZIONE DELLA CARTA

Articolo II-51: Ambito di applicazione

  1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l'applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all'Unione in altre parti della Costituzione.

  2. La presente Carta non estende l'ambito di applicazione del diritto dell'Unione al di là delle competenze dell'Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione.

Articolo II-52: Portata e interpretazione dei diritti e dei principi

  1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

  2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti della Costituzione prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti definiti da tali parti pertinenti.

  3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

  4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni.

  5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell'Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell'Unione, nell'esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell'interpretazione e del controllo della legalità di detti atti.