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2 settembre 2004
Le bugie di Albertini,
uomo di Romiti
che fa il tifo per il forno di Acerra
di Carlo Monguzzi
In merito all'intervento del Sindaco di Milano sull'opposizione dei cittadini di Acerra alla costruzione del termovalorizzatore comparso su La Repubblica del 30 agosto, ritengo necessario fare alcune precisazioni. Innanzi tutto giova ricordare che la decisione di realizzare il nuovo forno milanese di Silla 2, fu presa solo alla fine di una battaglia lunga ed estenuante condotta da Verdi e ambientalisti lombardi per la chiusura della mega discarica di Cerro Maggiore e dell'inceneritore Silla 1 molto più inquinante. In secondo luogo, ciò fu subordinato all'avvio di una campagna spinta di raccolta differenziata che comprendeva anche la separazione della frazione organica che, da sola, rappresenta il 35-40% in peso dei rifiuti domestici. Infine, si fissò in 900 tonnellate al giorno il tetto massimo di rifiuti da inviare all'impianto di incenerimento impegnando le amministrazioni a riciclare tutto il rimanente. Purtroppo, l'avvento dell'attuale sindaco di Milano, del Presidente della Regione e dell'appena destituita Presidente della Provincia, Ombretta Colli, ha portato alla completa inosservanza degli accordi di programma che si è concretizzata nella mancata realizzazione degli impianti di riciclaggio ed all'interruzione della raccolta differenziata della frazione organica. Piuttosto, dall'inizio dell'anno, Albertini preferisce inviare una parte consistente dei rifiuti milanesi in discariche tedesche a 121 euro a tonnellata più Iva. Non solo. Come si temeva, ora che il Silla 2 esiste si tradisce la fiducia e la buona fede dei cittadini di Rho, Pero e Settimo Milanese, comuni dell'hinterland che ospitano l'impianto, autorizzando, come ha fatto il Governatore della Lombardia, l'aumento di oltre il 50% della quantità di rifiuti trattati giornalmente, portandoli a 1450 tonnellate al giorno. Albertini insomma sta facendo di tutto per trasformare Silla 2 in una nuova Acerra: la corda è già troppo tesa, tanto che in piena estate contro l'ampliamento del forno milanese c'è già stata una grande manifestazione con i Verdi in prima fila, fortunatamente senza manganelli. E presto ce ne sarà un'altra. Chi poi si fosse chiesto come mai un sindaco che certo non brilla per capacità di gestione dei rifiuti abbia sentito l'impellenza di intervenire pubblicamente sulla vicenda di Acerra, forse può trovare una risposta nei suoi legami con Cesare Romiti, il cui figlio guida il gruppo Impregilo di cui fa parte anche la Fibe, l'azienda che gestirà l'intero ciclo dei rifiuti di Napoli e provincia.
Carlo Monguzzi, Consigliere dei Verdi – Regione Lombardia
Italia, rifiuti
e procedure di infrazione alla normativa ambientale comunitaria
di Monica Frassoni
Presidente del gruppo dei Verdi/ALE al Parlamento europeo
La materia in cui l'Italia ha i problemi più seri di rispetto della normativa comunitaria ambientale è quella dei rifiuti.
In generale la legislazione italiana non è conforme a quella comunitaria per quanto riguarda alcuni aspetti fondamentali. In primis, la definizione di rifiuto, e quindi l'ambito di applicazione della direttiva rifiuti in Italia (e relative disposizioni su autorizzazioni, controlli, piani di gestione, etc). Vi è un'esclusione generale (art 14 della legge 178 del 2002, che di fatto porta ad escludere dall'ambito della legislazione italiana sui rifiuti gran parte dei rifiuti recuperabili), ma vi sono anche esclusioni "specifiche" per le terre da scavo (esclusione contenuta nella legge obiettivo) e per i rifiuti alimentari (esclusione prevista da alcune circolari ministeriali del Ministero dell'ambiente e di quello della salute). Due in questo ambito sono i casi per i quali la Commissione ha avviato delle procedure di infrazione al diritto comunitario.
Un caso riguarda una legge italiana del 2002 che stabilisce che vari materiali residuali di produzione e di consumo non sono classificabili come rifiuti. Ciò è in contrasto con la definizione di "rifiuto" applicabile nell'UE ai sensi della direttiva quadro sui rifiuti e toglie fondamento alla corrispondente normativa sui rifiuti. La legge italiana, ad esempio, esclude dal sistema di controlli istituito dalla direttiva ingenti quantitativi di rifiuti recuperabili; ciò limita inoltre la possibilità di controllare le spedizioni di rifiuti da e verso l'Italia, come prevedono invece le disposizioni internazionali e comunitarie. Da notare che è dal 1997 che l'Italia non traspone correttamente la definizione di rifiuto: una sentenza della corte del 1997 aveva già accertato l'incompatibilità dell'allora legislazione italiana. A distanza di 7 anni, le cose non sono cambiate.
Il secondo caso riguarda invece una legge nazionale del 2001 che esclude dalla definizione di "rifiuto" le terre e le rocce da scavo destinate al riutilizzo. La legge italiana contravviene alla normativa UE in materia di rifiuti ed in particolare alla direttiva quadro sui rifiuti. Le procedure di infrazione concernenti le terre da scavo e la nozione generale di rifiuto sono state aperte nel 2002 a seguito di una mia denuncia alla Commissione europea e di una del WWF. Quella sui rifiuti alimentari è stata aperta nel 1999 a seguito della denuncia di un cittadino italiano.
Per entrambi i casi la Commissione europea ha deciso a gennaio 2004 di portare l'Italia davanti alla Corte di giustizia europea, l'ultimo passo della procedura di infrazione.
La non conformità della legislazione italiana sui rifiuti prosegue anche su altri importanti “terreni”. Ad esempio, il DM 5.2.1998 che ha attuato in Italia le "procedure semplificate" non è conforme alla direttiva 75/442/CEE. La Commissione ha aperto d'ufficio una procedura di infrazione nel 2000, ed il caso è attualmente pendente davanti alla Corte di giustizia europea. Nella sostanza, la normativa italiana consente alle aziende di recupero dei rifiuti di operare in assenza di autorizzazione, senza prevedere nemmeno le precauzioni previste/imposte dalla direttiva. Anche le norme italiane sulla raccolta e il trasporto dei rifiuti, che esentano i trasportatori da certi obblighi di iscrizione presso le autorità competenti previsti dalla direttiva, sono state attaccate dalla Commissione, a seguito della denuncia di un cittadino nel 1998, (procedura attualmente pendente davanti alla Corte di Giustizia).
Per quanto riguarda le direttive specifiche, da segnalare la procedura articolo 228 (parere motivato inviato nel luglio 2003 - procedura aperta d'ufficio dalla Commissione) per l'assenza dei piani di smaltimento dei PCB. l'Italia non si è ancora adeguata ad una sentenza di condanna e la nuova procedura di infrazione basata sull'art 228 potrà portare a importanti sanzioni pecuniarie a carico dello Stato italiano.
All'Italia è stato inviato sempre a gennaio 2004 un parere motivato (secondo passo della procedura di infrazione) a causa delle numerose discariche illegali o incontrollate presenti sul suo territorio. Nel 2002 erano almeno 4866 le discariche esistenti o in funzione in Italia; di queste, 3836 apparentemente non sono state sottoposte ad alcun intervento per impedire eventuali danni ambientali al suolo, alle acque o all'aria; si ritiene inoltre che 705 possano contenere rifiuti pericolosi. Questo fenomeno interessa tutto il territorio italiano, anche se in maniera diversa. Le discariche illegali e incontrollate contravvengono alla normativa UE sui rifiuti (in particolare alla direttiva quadro sui rifiuti, alla direttiva sui rifiuti pericolosi e alla direttiva sulle discariche).
Sono attualmente pendenti davanti alla Corte i ricorsi della Commissione in relazione a discariche "selvagge" a: Rodano (MI) e Castelliri (FR). La Commissione ha deciso di presentare ricorso anche in relazione alle discariche di Campolungo (AP) e Manfredonia – ex Enichem e Discariche di RSU (FG). Infine, un parere motivato è stato inviato in luglio per la discarica non autorizzata di rifiuti pericolosi a Cà di Capri (VR).
In tutti questi casi, le infrazioni sono state iniziate dalla Commissione a seguito di denunce di cittadini, che hanno segnalato la presenza sul territorio dei loro comuni di residenza di discariche non controllate e inquinanti. Nel caso di Manfredonia, le discariche si trovano essenzialmente all'interno dello stabilimenti chimico – dismesso – di Macchia Manfredonia, nel quale lo stoccaggio di varie tonnellate di sostanze pericolose si è alla lunga trasformato in una forma di discarica non controllata. Le operazioni di bonifica di gran parte di questi rifiuti non hanno avuto inizio – in alcuni casi l'autorità giudiziaria ha posto le aree sotto sequestro. A questo si devono aggiungere due discariche incontrollati di rifiuti urbani all'esterno del sito ex Enichem, ma situate sempre nel comune di Manfredonia.
Campolungo è una discarica usata per lungo tempo dal Comune di Ascoli Piceno e poi abbandonata. E' situata lungo il corso del fiume Tronto, che ne sta erodendo i margini ed in periodo di piena il Tronto “entra” letteralmente nella discarica dilavandone il contenuto (cioè portandosi via i rifiuti e le sostanze tossiche contenute negli stessi). La situazione è stata denunciata da un cittadino. Nonostante l'impegno a bonificare l'area, un piano concreto di messa in sicurezza e bonifica non è ancora stata né approvato né finanziato.
A Cà di Capri (Verona) è stata denunciata, da alcun cittadini residenti nella zona, la presenza di una discarica di rifiuti derivanti dalla lavorazione di rottami metallici. La discarica è autorizzata per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi, ma vi sarebbero stati trovati – a seguito di controlli- rifiuti pericolosi, compresi i micidiali PCB, smaltiti illegalmente.
Per la mancata presentazione di un piano di riassetto (come prevede la direttiva 1999/31/CE) per la discarica più grande d'Europa (Malagrotta -Roma), la Commissione ha inviato un parere motivato nel luglio 2003. La direttiva 1999/31/CE prevede norme molto restrittive per l'ubicazione, la costruzione e l'esercizio delle discariche di rifiuti. Il costo di messa in discarica dei rifiuti dovrà riflettere l'impatto ambientale delle discariche, tenendo conto anche dei 30 anni successivi alla loro chiusura definitiva. La direttiva prevede che le discariche che alla data del 16 luglio 2001 fossero già in esercizio presentino un piano di riassetto alle autorità competenti entro il 16 luglio 2002. In base a detto piano, le autorità devono decidere se autorizzare il proseguimento dell'esercizio della discarica. Malagrotta è una delle più grandi discariche di rifiuti d'Europa. Nel 2002 la Commissione ha contestato all'Italia, a seguito delle denunce ricevute da alcuni cittadini, il fatto che il gestore di tale discarica ha omesso di presentare il piano di riassetto. Ad oggi non risulta che un tale piano sia stato presentato e che le autorità abbiano preso una decisione sull'eventuale proseguimento dell'attività della discarica (che attualmente prosegue).
All'Italia è stato inviato nel gennaio 2004 un secondo ammonimento scritto (parere motivato) anche per l'inquinamento provocato da una discarica abusiva a Lodi, in Lombardia.
Il 27 febbraio 2002 la Corte di giustizia delle Comunità europee ha stabilito che l'Italia aveva violato gli obblighi sanciti dalla direttiva sui PCB/PCT (dettagli più precisi sono contenuti nel punto riguardante la normativa), in quanto non aveva stilato né comunicato alla Commissione, entro il termine prescritto del 16 settembre 1999, gli inventari delle apparecchiature contenenti quantità di PCB superiori al limite fissato. I PCB sono sostanze chimiche altamente tossiche e pericolose e la direttiva fissa quindi condizioni rigorose per la loro manipolazione in condizioni di sicurezza. L'Italia non ha nemmeno comunicato i piani per la decontaminazione e lo smaltimento sicuri delle apparecchiature indicate negli inventari e le bozze di piani per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi non soggetti a inventari (causa C-2001/046).
Da allora l'Italia ha inviato alla Commissione una sintesi degli inventari, ma non ha ancora notificato piani e bozze di piani validi per la decontaminazione e lo smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB. La Commissione ha pertanto deciso di inviare all'Italia un secondo ammonimento scritto (parere motivato) ai sensi dell'articolo 228 del trattato CE per mancato adempimento alla sentenza della Corte. I procedimenti avviati a norma dell'articolo 228 possono comportare l'irrogazione di ingenti ammende nei confronti degli Stati membri che non provvedono a dare esecuzione alle sentenze della Corte.
Normativa di riferimento
Direttiva quadro sui rifiuti
Nel 1975 l'UE ha adottato una direttiva nota come direttiva quadro sui rifiuti (Direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva 91/156/CEE), che istituisce le disposizioni di base per gli Stati membri riguardo alla gestione dei rifiuti e definisce cosa s'intenda per "rifiuto". Gli Stati membri devono garantire che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza creare rischi per le acque, l'aria, il suolo e per la flora e la fauna; inoltre, devono impedire che lo smaltimento dei rifiuti causi inconvenienti da rumori eccessivi od odori sgradevoli o danneggi il paesaggio e i siti di particolare interesse naturalistico. Gli Stati membri devono inoltre vietare lo scarico e lo smaltimento incontrollato dei rifiuti.
Devono infine istituire una rete integrata ed efficace di impianti di smaltimento dei rifiuti, devono preparare piani di gestione dei rifiuti e garantire che chi provvede allo stoccaggio dei rifiuti li manipoli adeguatamente e che le operazioni di trattamento dei rifiuti siano subordinate all'ottenimento di un'autorizzazione. Le imprese di raccolta dei rifiuti devono disporre di un'autorizzazione speciale per effettuare tali operazioni o essere registrate; le imprese che effettuano la raccolta o lo smaltimento dei rifiuti sono soggette ad ispezioni periodiche e devono conservare registri dei rifiuti che gestiscono. Il termine ultimo per l'attuazione della direttiva originaria era fissato al 1977; nel 1993 sono entrate in vigore modifiche che intendevano rafforzare e chiarire la direttiva del 1975.
Direttiva sui PCB e PCT
La direttiva sui PCB/PCT (Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)) riguarda varie sostanze chimiche che, per la loro tossicità e tendenza al bioaccumulo (cioè all'accumulo nei tessuti di organismi viventi) rappresentano una particolare minaccia per l'ambiente e per la salute umana. La direttiva intende garantire lo smaltimento controllato dei PCB negli Stati membri. In particolare, tutte le imprese impegnate nella decontaminazione e/o nello smaltimento dei PCB, o che utilizzano PCB o apparecchiature contenenti PCB, devono prima ottenere un'autorizzazione. La direttiva fissa inoltre obblighi per la decontaminazione o lo smaltimento delle apparecchiature contenenti PCB e per lo smaltimento dei PCB usati, per garantire che queste sostanze siano eliminate completamente. In particolare, gli Stati membri devono adottare e comunicare alla Commissione inventari delle apparecchiature di questo tipo contenenti quantitativi di PCB superiori ad un limite specificato. Gli Stati membri devono inoltre adottare e comunicare alla Commissione piani per la decontaminazione e lo smaltimento sicuri delle apparecchiature contenenti PCB e bozze di piani per la raccolta e lo smaltimento degli apparecchi non soggetti ad inventario.
Direttiva sulle discariche
La direttiva sulle discariche (Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti) istituisce varie disposizioni dettagliate che le discariche di rifiuti devono rispettare obbligatoriamente. In particolare, per quanto riguarda le discariche esistenti, il gestore deve presentare all'autorità competente un piano di riassetto, da approvare entro il 16 luglio 2002, contenente indicazioni su come verranno soddisfatte le disposizioni della direttiva nei tempi richiesti. L'obiettivo è quello di prevenire o attenuare gli effetti negativi che possono essere provocati da siti di discarica inaccettabili, quali, ad esempio, l'inquinamento delle acque di superficie, delle acque sotterranee, del suolo e dell'aria. Le discariche di rifiuti possono avere un impatto negativo anche sull'ambiente a livello mondiale, ad esempio se producono un effetto serra o se presentano rischi per la salute umana. La direttiva vieta anche lo smaltimento in discarica di alcuni tipi di rifiuti, come i pneumatici usati, e stabilisce che gli Stati membri devono ridurre il quantitativo di rifiuti biodegradabili smaltiti in discarica al 35% dei livelli raggiunti nel 1995: grazie a questa misura si dovrebbe ridurre l'impatto negativo della messa in discarica e incentivare invece il recupero dei rifiuti.
Direttiva sui veicoli fuori uso
La direttiva sui veicoli fuori uso (Direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso) istituisce provvedimenti con un duplice scopo: da un lato, evitare i rifiuti dei veicoli a motore e dei loro componenti giunti ormai al termine del ciclo di vita e, dall'altro, incentivare il riutilizzo, il riciclaggio e altre forme di recupero dei veicoli. Tra l'altro, la direttiva si propone di ridurre il quantitativo di sostanze chimiche pericolose contenuto nei veicoli che ne impedisce uno smaltimento e un recupero sicuri. Lo strumento comunitario prevede inoltre che vengano istituiti sistemi di raccolta per far sì che i veicoli fuori uso vengano smaltiti con efficacia e sicurezza, senza danni per l'ambiente.
Direttiva sugli oli usati
La direttiva sugli oli usati (Direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, modificata dalla direttiva 87/101/CEE) intende creare un sistema armonizzato per la raccolta, il trattamento, lo stoccaggio e lo smaltimento degli oli usati, come gli oli lubrificanti per i veicoli, gli oli usati di vari tipi di motori a combustione, dei sistemi di trasmissione e altri. La direttiva punta inoltre a proteggere l'ambiente dagli effetti dannosi di queste operazioni. Gli oli usati sono pericolosi perché sono cancerogeni e, se confluiscono in fiumi, laghi e corsi d'acqua, possono mettere in pericolo le forme di vita acquatica e contaminare il suolo. Ai sensi della direttiva, gli Stati membri devono dare la massima priorità alla rigenerazione degli oli usati rispetto ad altri metodi di smaltimento.
Direttiva sui rifiuti pericolosi
La direttiva sui rifiuti pericolosi (Direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi) istituisce il quadro normativo comunitario per la gestione dei rifiuti pericolosi e in questo integra la direttiva quadro sui rifiuti, che rappresenta invece il contesto normativo generale per tutti i rifiuti, pericolosi o meno. In particolare, fornisce le principali definizioni di concetti quali "rifiuto", "smaltimento" e "recupero". Il concetto di "rifiuto pericoloso" viene definito nella direttiva specifica sui rifiuti pericolosi e questa è, a sua volta, rimanda ad un elenco obbligatorio noto come elenco dei rifiuti pericolosi.
Direttiva sui rifiuti di imballaggio
La direttiva sui rifiuti di imballaggio (Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio) intende ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e dei loro rifiuti, fissando degli obiettivi quantificati per le operazioni di recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio. Gli Stati membri devono inoltre istituire sistemi di raccolta, riciclaggio e recupero per questi flussi di rifiuti.
Direttiva sui fanghi di depurazione
La direttiva sui fanghi di depurazione (Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) impone l'esecuzione di controlli di qualità sui fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura, per evitare principalmente l'accumulo di metalli pesanti nel terreno. La direttiva fissa valori limite obbligatori riguardo alla presenza di questi elementi nel suolo. I fanghi di depurazione devono essere trattati prima dell'utilizzo in agricoltura e va rispettato un certo lasso di tempo tra l'utilizzazione dei fanghi e la messa a pascolo dei prati, il raccolto dei foraggi o di talune colture che si trovano normalmente a diretto contatto col suolo e vengono consumate crude; è inoltre vietata l'utilizzazione dei fanghi su orticolture e frutticolture durante il periodo vegetativo, ad eccezione delle colture di alberi da frutto.
Iter della procedura di infrazione
L'articolo 226 del trattato conferisce alla Commissione la facoltà di avviare un'azione legale nei confronti di uno Stato membro che non adempie ai propri obblighi.
Se la Commissione ritiene che vi possa essere un'infrazione rispetto al diritto comunitario che giustifica l'apertura della procedura di infrazione, essa invia una "lettera di costituzione in mora" (o primo ammonimento scritto) allo Stato membro interessato, intimandogli di presentarle le proprie osservazioni entro un determinato termine, di solito fissato a due mesi.
Alla luce della risposta o mancata risposta dallo Stato membro interessato, la Commissione può decidere di inviare un "parere motivato" (o "secondo ammonimento scritto" o "ammonimento scritto finale") allo Stato membro, in cui illustra in modo chiaro e univoco i motivi per cui ritiene che sussista una violazione del diritto comunitario e lo sollecita a conformarsi entro un determinato termine (di solito due mesi).
Se lo Stato membro non si conforma al parere motivato, la Commissione può decidere di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee.
L'articolo 228 del trattato conferisce alla Commissione il potere di agire contro uno Stato membro che non si sia conformato ad una precedente sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Sempre a norma dell'articolo 228, la Commissione può chiedere alla Corte di infliggere sanzioni pecuniarie allo Stato membro interessato.
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